Economia

Lavoro, più tutele e diritti contro lo sfruttamento digitale: ecco il disegno di legge

Gig economy

È la proposta dei senatori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Nove articoli per «tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali e contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo»

di Andrea Gagliardi

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2′ di lettura

Un disegno di legge in nove articoli per «tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali e contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo». È la proposta dei senatori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati presentata dal presidente Gianclaudio Bressa. Un’iniziativa che incassa la «piena adesione» del ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Il quale ricorda come un ddl di sua iniziativa «collima con questa proposta sotto molteplici aspetti».

Come cambia il mercato del lavoro

«Se il lavoro è cambiato e si sta evolvendo, se oggi parliamo di transizione digitale in atto, non dobbiamo pensare che il lato oscuro del mercato del lavoro non evolva», spiega Bressa. «L’utilizzo sempre più massiccio delle nuove tecnologie – aggiunge – ha fatto emergere il fenomeno del “caporalato digitale” dove i lavoratori della gig economy hanno sostituito i braccianti agricoli. Non è più soltanto il furgone a caricare al mattino i lavoratori in attesa della chiamata, ma è l’uso degli algoritmi che costituisce il fulcro per lo sfruttamento dei lavoratori. Ecco, allora, che il pericolo più profondo è che l’algoritmo e, più in generale, l’intelligenza artificiale, possano diventare strumenti senza controllo».

Livelli minimi di tutela per i lavoratori della gig economy

Il nuovo disegno di legge individua «una serie di disposizioni che stabiliscano dei livelli minimi di tutela per tutti i lavoratori della gig economy» e indica «una serie di casi precisi in cui, qualora la prestazione avvenga tramite piattaforme digitali, si considera lavoratore subordinato chiunque si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, anche se la prestazione sia svolta in tutto o in parte con strumenti che siano nella disponibilità del prestatore».

Nuovi obblighi a carico del committente

Sono inoltre previste alcune «misure ulteriori di protezione dei dati personali dei lavoratori nel caso in cui il committente utilizzi delle piattaforme digitali». E sono introdotti «nuovi obblighi a carico del committente che utilizzi delle piattaforme digitali». Nello specifico il committente «dovrà valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortunio sul lavoro nonché i rischi psico-sociali ed ergonomici».

Il nodo delle ditte subappaltatrici

L’articolo 4 affronta il tema delle tutele dei lavoratori dipendenti di ditte subappaltatrici e si stabilisce che il subappaltatore «deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto», nonché «riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale». L’articolo 5 prevede una specifica fattispecie penale al fine di contrastare i fenomeni di somministrazione fraudolenta di lavoro.

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