Economia

Il Tar Lazio sospende lo stop alla Strada dei Parchi

Il contenzioso

La società aveva contestato il provvedimento firmato, nei giorni scorsi, dai ministri Enrico Giovannini (Infrastrutture) e Daniele Franco (Economia) e dal premier Mario Draghi e in cui si parla di inadempienze contrattuali

(IMAGOECONOMICA)

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Il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da Strada dei Parchi contro il provvedimento di revoca della concessione da parte del Governo. La società aveva inoltrato il ricorso, di 94 pagine, l’11 luglio, in via telematica, contestando il provvedimento firmato, nei giorni scorsi, dai ministri Enrico Giovannini (Infrastrutture) e Daniele Franco (Economia) e dal premier Mario Draghi e in cui si parla di inadempienze contrattuali: di qui la revoca della concessione anticipata in danno. Nel ricorso presentato da Strada dei Parchi si rileva che il provvedimento del Governo potrebbe avere “pesanti ripercussioni sull’intera holding, che produce circa l’8% del Pil dell’Abruzzo e dà lavoro a 1.700 dipendenti”. È il primo atto di un contenzioso che si annuncia lungo.

Il decreto del Tar Lazio

Il Tar del Lazio ha pubblicato oggi un decreto cautelare monocratico con il quale ha sospeso l’esecuzione della risoluzione della Concessione per la gestione delle Autostrade A24 e A25 (Roma-L’Aquila-Traforo del Gran Sasso-Teramo-con diramazione Torano-Pescara), nonché per la progettazione e costruzione della seconda carreggiata nel tratto Villa Vomano-Teramo e dell’adeguamento a tre corsie del tratto della A24 tra la barriera di Lunghezza (Roma Est) e Via Palmiro Togliatti, fino alla camera di consiglio per la trattazione collegiale del ricorso, già fissata il prossimo 7 settembre 2022.

Il perché della sospensiva disposta dal Tar

Il presidente della quarta sezione del Tribunale, osservato come a sostegno della richiesta di provvedimento cautelare monocratico la società Strada dei Parchi abbia allegato “un pericolo di ’default di Strada dei Parchi’, la prospettiva di licenziamento del “personale non richiesto da ANAS”, un “pericolo di default finanziario dell’intero gruppo”, nonché un pregiudizio per “l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale”, ha rilevato come gli atti impugnati “nel disporre l’immediata cessazione dell’operatività del rapporto concessorio in essere, nulla prevedano in tema di disciplina intertemporale dei relativi effetti”. Ecco perché, nelle more della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare, “il mantenimento della res controversa adhuc integra riveli piena idoneità: non soltanto alla preservazione del complesso di posizioni giuridicamente rilevanti facenti capo alla ricorrente; ma anche al mantenimento degli attuali livelli occupazionali, suscettibile di essere altrimenti compromesso”.

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